Colleghe, Colleghi,
il nostro è un lavoro che non conosce orari fissi, scandito com’è dalle necessità del territorio e dalle emergenze. La nostra disponibilità è un pilastro su cui si regge la sicurezza urbana. Ma dove finisce la disponibilità e inizia l’abuso? Una delle questioni più sentite e dibattute riguarda la gestione del lavoro straordinario: può il datore di lavoro imporlo unilateralmente?
Affrontiamo questo tema con la lucidità che merita, analizzando il quadro normativo che regola la materia, per passare da una percezione soggettiva a una consapevolezza fondata sulle regole.
Il Quadro Normativo: Cosa Dicono le Regole?
Il punto di partenza è il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che attua le direttive europee in materia di organizzazione dell’orario di lavoro. Questo decreto stabilisce principi fondamentali a tutela del lavoratore, come il diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore e limiti massimi all’orario di lavoro settimanale.
Scendendo nello specifico del nostro comparto, è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle Funzioni Locali a dettare le regole precise per il lavoro straordinario. Analizziamo i punti chiave:
- Autorizzazione Preventiva: Il lavoro straordinario non è una decisione che può essere comunicata informalmente pochi minuti prima della fine del turno. L’articolo 38 del CCNL 2016-2018 (le cui previsioni sono state sostanzialmente confermate dai successivi) stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario devono essere espressamente autorizzate dal dirigente o da altro responsabile delegato. Questa autorizzazione, di norma, dovrebbe essere formale e preventiva, non un’imposizione verbale dell’ultimo momento.
- Esigenze di Servizio Reali e Comprovate: Lo straordinario è ammesso solo per fronteggiare “comprovate esigenze di servizio”. Questo significa che la richiesta non può essere basata su una cattiva organizzazione del lavoro o diventare una prassi ordinaria per coprire carenze di organico strutturali. Deve essere legato a necessità oggettive, non prevedibili e non altrimenti gestibili con la normale programmazione.
- Il Consenso del Lavoratore: Salvo casi eccezionali e specifici, normati da accordi decentrati (ad esempio per calamità naturali o eventi di particolare gravità), il lavoro straordinario si fonda sul consenso del lavoratore. L’obbligo di prestazione non è la regola. Il lavoratore ha il diritto di acconsentire o meno alla richiesta di prolungamento dell’orario, soprattutto se questa non è stata programmata con un congruo anticipo. Un “ordine di servizio” verbale e generalizzato a tutte le pattuglie, senza una motivazione formale e urgente, si pone in contrasto con questo principio.
Dalla Teoria alla Pratica: Come Tutelarsi
Quando ci si trova di fronte a una richiesta di rimanere oltre l’orario, è nostro diritto e dovere agire con professionalità e consapevolezza.
- Chiedere la Formalizzazione: È legittimo chiedere su quale disposizione scritta si basa la richiesta di prolungamento. Un ordine verbale, specialmente se impartito in modo generico, espone a incertezze e possibili abusi.
- Segnalare la Propria Indisponibilità: Se si hanno impegni personali o familiari, o semplicemente non si è nelle condizioni di proseguire il servizio, è un diritto comunicarlo. La nostra vita non si ferma al di fuori del cancello della caserma.
- Documentare e Segnalare: È fondamentale prendere nota di quanto accaduto: orario della comunicazione, persona che ha impartito la disposizione, motivazione addotta (se presente). Queste informazioni sono preziose per una successiva segnalazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e alle organizzazioni sindacali. Solo attraverso la segnalazione formale possiamo intervenire per correggere le prassi illegittime.
La nostra professione richiede sacrificio e dedizione, ma non la rinuncia ai diritti fondamentali. Il rispetto delle regole sull’orario di lavoro non è un capriccio, ma una garanzia per la nostra salute psicofisica, per la nostra sicurezza e, in ultima analisi, per la qualità stessa del servizio che offriamo ai cittadini.
Un operatore stanco è un operatore meno lucido e più esposto a rischi. La tutela dei nostri diritti è la tutela della nostra dignità professionale.