Una prassi aziendale pericolosa diventa causa di una condanna penale
La sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, n. 10460 del 17 marzo 2025, ci racconta una storia purtroppo non rara: un giovane apprendista si ritrova con un braccio amputato mentre pulisce una macchina industriale, e i suoi superiori – dirigente, caporeparto e capoturno – vengono ritenuti penalmente responsabili per quanto accaduto.
La macchina in questione era un filtro essiccatore. Il manuale d’uso prevedeva chiaramente che la pulizia avvenisse con il boccaporto chiuso, e che le pale interne non si potessero attivare se lo sportello era aperto. Ma in azienda, ormai da tempo, si seguiva un’altra “prassi consolidata”: si apriva il boccaporto, si bloccava il sensore di sicurezza con un bullone e del nastro adesivo, e si effettuava una pulizia manuale con la macchina in funzione.
E il giorno dell’incidente, come spesso accade, il più giovane e meno esperto ci ha rimesso la salute.
Cosa dice la Cassazione
Secondo la Corte, la responsabilità non è dell’operaio che ha fatto “di testa sua”, ma dei suoi superiori. Perché?
- La prassi era nota, tollerata e addirittura insegnata ai nuovi.
- Gli strumenti per disattivare i dispositivi di sicurezza erano a disposizione in reparto.
- Il comportamento del lavoratore non era imprevedibile: non è stato un gesto folle o autonomo, ma il frutto di un’abitudine aziendale pericolosa.
Chi deve vigilare sulla sicurezza?
In base al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), ogni dirigente e preposto ha il dovere non solo di formare i lavoratori, ma di vigilare costantemente sul rispetto delle procedure corrette. La semplice consapevolezza di una prassi pericolosa, senza intervenire, è già una colpa.
⚠️ Attenzione: la Corte ha sottolineato che non basta vietare a parole: bisogna impedire nei fatti che certe abitudini si radichino nei luoghi di lavoro.
Cosa significa per noi come RLS e sindacalisti
Questa sentenza è un campanello d’allarme per tutti:
- Per i dirigenti: la responsabilità penale è concreta e personale, anche se non si è direttamente presenti sul posto al momento dell’incidente.
- Per gli RLS: serve vigilanza vera, conoscenza delle prassi reali e segnalazione immediata di ogni rischio.
- Per i lavoratori: nessun ordine “non scritto” vale più della propria incolumità. Se un’operazione è pericolosa, va rifiutata e segnalata.
Conclusioni (senza peli sulla lingua)
Un’azienda che lascia spazio all’improvvisazione o alla “tradizione del reparto” sta giocando con la pelle dei suoi lavoratori. E non basta scaricare la colpa su chi è “alle prime armi” o non ha detto di no. La sicurezza non è una scelta: è legge. E le sentenze come questa ci ricordano che chi dirige, risponde.
📎 Fonte: Sentenza Cassazione Penale n. 10460/2025 – Olympus