TFS e TFR, finalmente qualcosa si muove: liquidazione più veloce per i dipendenti pubblici?

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 30 del 27 marzo 2026 che ridisegna tempi e modalità di pagamento di TFS e TFR per i dipendenti pubblici, con una riduzione dei tempi di attesa in alcuni casi e una conferma (purtroppo) di ritardi e rateizzazioni per molti altri.

Che cosa dice la nuova circolare INPS n. 30/2026

La circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026 fa il punto aggiornato su termini di pagamento e rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) per tutti i dipendenti pubblici, enti locali inclusi.
Il documento recepisce le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) e mette ordine in una giungla normativa fatta di differimenti, finestre, eccezioni e regimi speciali.

La “buona” notizia: da 12 a 9 mesi, ma solo dal 2027

La novità più sbandierata è la riduzione del termine di attesa per la liquidazione TFS/TFR da 12 a 9 mesi per chi maturerà i requisiti di pensione di vecchiaia o verrà collocato a riposo d’ufficio a partire dal 1° gennaio 2027.
Per chi invece ha maturato o maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2026 continuano a valere i 12 mesi più i 3 mesi “tecnici” per l’INPS, con i soliti tempi biblici che conosciamo bene.

Quando scattano i 105 giorni e quando i 24 mesi

La circolare conferma tempi diversificati a seconda di come si chiude il rapporto di lavoro.
In sintesi:

  • In caso di decesso o inabilità del lavoratore, il TFS/TFR deve essere pagato entro 105 giorni dalla cessazione.
  • In caso di pensione per limiti di età o collocamento a riposo d’ufficio:
    • per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2026, pagamento dopo 12 mesi + 3 mesi;
    • per chi li matura dal 1° gennaio 2027, pagamento dopo 9 mesi + 3 mesi.
  • Dimissioni volontarie, licenziamento, destituzione: qui niente sconti, il termine resta 24 mesi dalla cessazione + 3 mesi.

Regimi speciali, pensioni anticipate e quote: il solito labirinto

Per chi accede alla pensione con strumenti “speciali” – cumulo dei periodi assicurativi, APE sociale, quota 100/102, pensione anticipata flessibile, lavoratori precoci, gravosi o usuranti – il termine per il pagamento del TFS/TFR non decorre dalla data effettiva di uscita dal servizio, ma dal momento in cui sarebbero stati raggiunti i requisiti ordinari di vecchiaia o di pensione anticipata.
Tradotto in concreto: chi va via prima con un canale speciale spesso aspetta di più la liquidazione, perché il calendario si aggancia ai requisiti “Fornero”, non alla data effettiva di cessazione.

Rateizzazione: sopra i 50.000 euro si va a rate (e non è una sorpresa)

Nessuna rivoluzione sulle modalità di pagamento: la circolare conferma che TFS e TFR vengono corrisposti:

  • in un’unica soluzione se l’importo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due rate annuali se l’importo è superiore a 50.000 e inferiore a 100.000 euro;
  • in tre rate annuali se l’importo lordo è pari o superiore a 100.000 euro, con 12 mesi di distanza tra una rata e l’altra dopo la prima.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta comunque, per legge, il diritto agli interessi legali per ogni giorno di ritardo, ma non è certo questo che risolve il problema di chi aspetta la liquidazione per esigenze reali e immediate.

Che cosa significa per noi, lavoratrici e lavoratori degli enti locali

Per il personale degli enti locali – Polizia Locale compresa – questa circolare è un passo avanti solo a metà: riduce i tempi di attesa in alcune ipotesi future, ma mantiene un impianto che continua a differire e spezzettare la liquidazione in modo pesante.
Come organizzazione sindacale continueremo a rivendicare il pieno riconoscimento del diritto alla liquidazione in tempi realmente congrui e senza penalizzazioni, perché il TFS/TFR è salario differito, non un favore da chiedere con il cappello in mano.

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