Smart Working e Pubblica Amministrazione: Come cambia la sicurezza con la Legge 34/2026

Il lavoro agile è ormai diventato una modalità strutturale e sempre più diffusa, con numeri in costante crescita in particolare all’interno della Pubblica Amministrazione e delle grandi imprese. Tuttavia, l’assetto normativo che ne regola la sicurezza ha appena subito una vera e propria rivoluzione.

Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (pubblicata in G.U. il 23 marzo 2026), il legislatore ha introdotto novità stringenti per colmare le lacune del passato, trasformando quello che era percepito come un mero adempimento formale in un obbligo penalmente sanzionato.

Ecco tutto ciò che i Dirigenti e i dipendenti della PA devono sapere per adeguarsi a partire dal 7 aprile 2026.

Il nuovo obbligo di informativa scritta: Art. 3, comma 7-bis del TUSL

La Legge 34/2026 (all’art. 11) modifica direttamente il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), introducendo il nuovo comma 7-bis all’articolo 3.

La norma stabilisce che, per le prestazioni di lavoro agile svolte in ambienti al di fuori della disponibilità giuridica del datore di lavoro (come ad esempio l’abitazione del lavoratore), l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato tramite la consegna di un’informativa scritta.

Questa informativa deve:

  • Avere cadenza almeno annuale.
  • Essere consegnata sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
  • Individuare chiaramente i rischi generali e i rischi specifici connessi alla modalità di lavoro da remoto, con una particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali e all’ergonomia.

Restano ovviamente fermi i doveri del dipendente pubblico, il quale ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’ente per fronteggiare i rischi.

Il nodo cruciale per la PA: le nuove Sanzioni Penali per i Dirigenti

L’obbligo di fornire un’informativa non è una novità assoluta, in quanto era già previsto dall’art. 22 della Legge 81/2017. La vera svolta epocale è l’introduzione di un regime sanzionatorio penale per chi non adempie.

Modificando l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, la nuova normativa prevede che la mancata consegna o il mancato aggiornamento dell’informativa esponga il datore di lavoro pubblico (il Dirigente) a:

  • Arresto da due a quattro mesi.
  • Ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (sanzione prevista per la violazione degli obblighi di informazione e formazione).

Il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione non può più essere considerato un ambito sottratto agli obblighi in materia di salute e sicurezza. La mancata consegna del documento non rappresenta più una semplice criticità organizzativa interna, ma integra un rischio penale diretto per i vertici degli Enti.

Come deve adeguarsi la Pubblica Amministrazione?

Al termine della fase emergenziale, il lavoro agile nella PA è stato normato da specifici regolamenti integrati nei PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e dalle direttive ministeriali. Per mettersi in regola ed evitare le pesanti sanzioni previste, le amministrazioni pubbliche devono attivarsi con urgenza adottando le seguenti misure organizzative:

  1. Tracciabilità delle consegne: L’ente deve poter dimostrare in modo inequivocabile l’avvenuta consegna dell’informativa al lavoratore e all’RLS. L’invio tramite PEC, sistemi di protocollo informatico interno o firma digitale diventa fondamentale.
  2. Aggiornamento del DVR: È necessario verificare ed eventualmente aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), includendo i rischi specifici legati allo smart working, come il rischio elettrico in contesti domestici, lo stress lavoro-correlato o il diritto alla disconnessione.
  3. Informativa personalizzata e non generica: I contenuti non devono essere un copia-incolla formale, ma devono includere istruzioni dettagliate (es. allestimento postazione, comportamento in caso di infortunio, gestione delle attrezzature fornite dall’ente).

La transizione verso un modello organizzativo sempre più flessibile rappresenta una grande opportunità di modernizzazione per la PA. Tuttavia, l’innovazione non può prescindere dalla tutela del lavoratore. Invitiamo tutte le amministrazioni a procedere celermente alla revisione dei propri protocolli di sicurezza per garantire ambienti di lavoro, anche remoti, sani, sicuri e a norma di legge.

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