Cari colleghi e lavoratrici degli Enti Locali, e in particolar modo donne e uomini della Polizia Locale che ogni notte presidiano le nostre strade, oggi vi porto una notizia che segna un’importante vittoria per la chiarezza operativa e la tutela del nostro lavoro.
Quante volte, durante un normale controllo stradale, un conducente in evidente stato di alterazione ha tentato di “giocare” con le procedure, rifiutandosi di soffiare nell’etilometro e magari impugnando poi la sanzione accusando l’agente di non avergli letto i propri diritti?
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 8155/2026 pubblicata il 2 marzo 2026, ha messo una pietra tombale su queste manovre dilatorie.
Il caso: il furbetto dell’etilometro La vicenda arriva da un automobilista che, fermato dai militari e accompagnato al Pronto Soccorso, è stato condannato per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest (reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della strada). L’imputato aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo la nullità degli atti perché gli agenti operanti non gli avevano fornito l’avviso scritto della facoltà di farsi assistere da un difensore (ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) prima di chiedergli di sottoporsi all’esame.
La decisione della Cassazione: la tutela della legalità e del nostro lavoro Come sindacalista, so bene quanto la paura di commettere un “vizio di forma” pesi sulle spalle di un operatore di strada. Ma la Cassazione ha respinto il ricorso del cittadino, stabilendo un principio netto e a noi molto caro: l’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato non è dovuto se la persona si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest.
La Suprema Corte ha fornito una motivazione logica e ineccepibile:
- L’avvocato serve per l’atto compiuto: La presenza del difensore serve a garantire che l’accertamento (essendo un atto urgente e irripetibile) sia eseguito rispettando i diritti dell’indagato.
- Niente test, niente avviso: Se l’automobilista si rifiuta a priori, non c’è alcun atto da compiere per il quale sia necessario l’avviso formale.
- Il reato è istantaneo: Nel momento esatto in cui il conducente dice “non soffio”, il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest (art. 186, comma 7) è già pienamente integrato e consumato. Pertanto, l’eventuale rifiuto avviene necessariamente in un momento antecedente all’inizio della procedura vera e propria.
Cosa significa questo per noi della Polizia Locale? Significa sicurezza giuridica. L’obbligo formale dell’avviso ex art. 114 postula che vi sia stata la chiara volontà dell’interessato di sottoporsi al test. Senza questa volontà, i colleghi su strada non sono tenuti a fornire avvisi burocratici aggiuntivi che, in situazioni di alta tensione operativa, rischiano solo di creare appigli legali strumentali per invalidare le sanzioni.
Inoltre, la Corte ha ribadito l’importanza della professionalità degli agenti: lo stato di alterazione è stato valutato legittimamente anche in base all’osservazione diretta e immediata da parte degli operatori (guida a zig zag, andatura barcollante, eccessiva loquacità). La parola e le relazioni di servizio della Polizia Locale contano e sono decisive.
Come CSE Liguria, continueremo a batterci non solo per rinnovi contrattuali dignitosi, ma anche per strumenti normativi chiari che permettano ai lavoratori della Polizia Locale di garantire la sicurezza dei cittadini senza finire ostaggio di cavilli in tribunale.
Condividete questo articolo con tutti i colleghi di pattuglia per diffondere operatività consapevole! La conoscenza è la nostra prima arma a difesa del lavoro.


