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Meno burocrazia su strada, più tutele per gli agenti: la Cassazione fa chiarezza sul rifiuto all’alcoltest

Con la Sentenza n. 8155/2026 del 2 marzo 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale per l’operatività delle pattuglie: non è obbligatorio avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato (ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) se questo si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest
.
La Suprema Corte ha chiarito che la presenza del difensore è una garanzia prevista per tutelare l’indagato durante il compimento materiale di un atto irripetibile come l’esame etilometrico
. Se l’automobilista oppone un rifiuto preventivo, non c’è più alcun atto di polizia giudiziaria da compiere
. In quel preciso istante si consuma automaticamente il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento (previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della strada)

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