Formazione Sicurezza sul Lavoro: I chiarimenti essenziali sul nuovo Accordo Stato-Regioni

Care Colleghe e cari Colleghi,

la sicurezza nei nostri luoghi di lavoro è un diritto fondamentale e una priorità assoluta per il nostro Sindacato. Con l’entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025 (efficace dal 19 maggio 2025), le regole sulla formazione sono cambiate profondamente.

Di recente sono state pubblicate delle importanti FAQ esplicative che chiariscono l’applicazione pratica di queste nuove norme. Abbiamo analizzato il documento per riassumervi gli impatti diretti sulle lavoratrici e sui lavoratori del comparto Funzioni Locali. Ecco cosa dovete assolutamente sapere per tutelare la vostra posizione.

1. Neoassunti e cambi di mansione: addio ai 60 giorni di tempo

Un chiarimento cruciale riguarda le tempistiche della formazione obbligatoria. Fino ad oggi, vi era la prassi di formare il lavoratore entro 60 giorni dall’assunzione. Le FAQ chiariscono in modo netto che questa possibilità non esiste più.

La formazione deve avvenire in stretta concomitanza con:

  • La costituzione del rapporto di lavoro.
  • Il trasferimento o il cambiamento di mansioni.
  • L’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.

Il vostro Ente è quindi obbligato a fornirvi la formazione prima o esattamente nel momento in cui iniziate a operare, per non esporvi ad alcun rischio.

2. Preposti: Regole più stringenti e aggiornamento biennale

La figura del Preposto (che in molti Enti Locali coincide con responsabili di posizione organizzativa, coordinatori o capisquadra) subisce i cambiamenti più radicali:

  • Niente più E-learning: La formazione e l’aggiornamento per i preposti non possono più essere svolti tramite corsi registrati (e-learning). È obbligatoria la presenza fisica oppure la videoconferenza sincrona (ossia in diretta con il docente).
  • Aggiornamento ogni 2 anni: La periodicità dell’aggiornamento passa da cinque a due anni.
  • Scadenze urgenti: Se siete Preposti e il vostro ultimo corso risale a più di 2 anni prima del 19 maggio 2025, il vostro Ente ha l’obbligo di farvi fare l’aggiornamento entro 12 mesi (quindi entro il 19 maggio 2026).

3. Attenzione alla scadenza dei crediti: la regola dei 10 anni

Se siete in possesso di titoli abilitanti (es. addetti emergenze, antincendio, patentini per attrezzature), fate molta attenzione alle scadenze. Le nuove FAQ confermano che se non frequentate i regolari corsi di aggiornamento per un periodo superiore a 10 anni, il vostro credito formativo originario decade in modo irreversibile. Superata questa soglia, non basterà più un semplice corso di aggiornamento, ma dovrete ripetere l’intero corso abilitante da zero.

4. Attrezzature e Prove Pratiche: Solo in presenza

Se il vostro lavoro negli Enti Locali prevede l’uso di attrezzature specifiche (es. escavatori, carrelli elevatori, piattaforme), sappiate che l’aggiornamento per queste macchine non può in alcun modo essere svolto in videoconferenza. L’Accordo impone categoricamente lo svolgimento esclusivamente in presenza fisica, per garantire l’efficacia delle esercitazioni pratiche. Inoltre, ogni percorso formativo e di aggiornamento deve concludersi sempre con una verifica finale obbligatoria (con relativo verbale).

5. Il periodo transitorio scade a Maggio 2026

Attualmente ci troviamo in un “periodo transitorio” di 12 mesi, che terminerà il 19 maggio 2026. In questa finestra temporale, gli Enti possono ancora avviare corsi con le vecchie regole, ma allo scadere del termine, le disposizioni del nuovo Accordo SR 59/2025 diventeranno l’unico standard legale consentito.

Il nostro supporto al tuo fianco

La formazione non è una mera formalità burocratica: è il principale strumento che avete per proteggere la vostra salute e la vostra vita lavorativa. Come Sindacato vigileremo affinché tutti gli Enti Locali aggiornino i propri piani formativi adeguandosi a queste nuove e più rigorose direttive.

Non sei sicuro che la tua formazione sia in regola o ti hanno chiesto di operare senza il corso aggiornato? Non rischiare in prima persona. Rivolgiti subito ai nostri delegati RSU o contatta la segreteria territoriale: interverremo per verificare i fascicoli dei corsi (che gli Enti devono conservare per 10 anni) e pretendere il rispetto del Testo Unico.

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