Enti Locali

Smart Working e Pubblica Amministrazione: Come cambia la sicurezza con la Legge 34/2026

Il lavoro agile è ormai diventato una modalità strutturale e sempre più diffusa, con numeri in costante crescita in particolare all’interno della Pubblica Amministrazione e delle grandi imprese. Tuttavia, l’assetto normativo che ne regola la sicurezza ha appena subito una vera e propria rivoluzione. Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (pubblicata in G.U. il 23 marzo 2026), il legislatore ha introdotto novità stringenti per colmare le lacune del passato, trasformando quello che era percepito come un mero adempimento formale in un obbligo penalmente sanzionato. Ecco tutto ciò che i Dirigenti e i dipendenti della PA devono sapere per adeguarsi a partire dal 7 aprile 2026. Il nuovo obbligo di informativa scritta: Art. 3, comma 7-bis del TUSL La Legge 34/2026 (all’art. 11) modifica direttamente il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), introducendo il nuovo comma 7-bis all’articolo 3. La norma stabilisce che, per le prestazioni di lavoro agile svolte in ambienti al di fuori della disponibilità giuridica del datore di lavoro (come ad esempio l’abitazione del lavoratore), l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato tramite la consegna di un’informativa scritta. Questa informativa deve: Restano ovviamente fermi i doveri del dipendente pubblico, il quale ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’ente per fronteggiare i rischi. Il nodo cruciale per la PA: le nuove Sanzioni Penali per i Dirigenti L’obbligo di fornire un’informativa non è una novità assoluta, in quanto era già previsto dall’art. 22 della Legge 81/2017. La vera svolta epocale è l’introduzione di un regime sanzionatorio penale per chi non adempie. Modificando l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, la nuova normativa prevede che la mancata consegna o il mancato aggiornamento dell’informativa esponga il datore di lavoro pubblico (il Dirigente) a: Il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione non può più essere considerato un ambito sottratto agli obblighi in materia di salute e sicurezza. La mancata consegna del documento non rappresenta più una semplice criticità organizzativa interna, ma integra un rischio penale diretto per i vertici degli Enti. Come deve adeguarsi la Pubblica Amministrazione? Al termine della fase emergenziale, il lavoro agile nella PA è stato normato da specifici regolamenti integrati nei PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e dalle direttive ministeriali. Per mettersi in regola ed evitare le pesanti sanzioni previste, le amministrazioni pubbliche devono attivarsi con urgenza adottando le seguenti misure organizzative: La transizione verso un modello organizzativo sempre più flessibile rappresenta una grande opportunità di modernizzazione per la PA. Tuttavia, l’innovazione non può prescindere dalla tutela del lavoratore. Invitiamo tutte le amministrazioni a procedere celermente alla revisione dei propri protocolli di sicurezza per garantire ambienti di lavoro, anche remoti, sani, sicuri e a norma di legge.

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186

Meno burocrazia su strada, più tutele per gli agenti: la Cassazione fa chiarezza sul rifiuto all’alcoltest

Con la Sentenza n. 8155/2026 del 2 marzo 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale per l’operatività delle pattuglie: non è obbligatorio avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato (ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) se questo si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest
.
La Suprema Corte ha chiarito che la presenza del difensore è una garanzia prevista per tutelare l’indagato durante il compimento materiale di un atto irripetibile come l’esame etilometrico
. Se l’automobilista oppone un rifiuto preventivo, non c’è più alcun atto di polizia giudiziaria da compiere
. In quel preciso istante si consuma automaticamente il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento (previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della strada)

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WhatsApp privacy lavoro pubblico

WhatsApp tra colleghi: privacy e sanzioni disciplinari

Un messaggio inviato in una chat chiusa non è automaticamente materiale da usare contro il lavoratore. Con la sentenza n. 101/2026, la Corte d’Appello di Ancona ha ribadito che la privacy nelle comunicazioni tra colleghi può prevalere sul potere disciplinare del datore di lavoro. La vicenda La causa nasce da una sanzione disciplinare di cinque giorni inflitta a una lavoratrice per alcuni messaggi vocali inviati in un gruppo WhatsApp ristretto, composto solo da colleghi di reparto. Secondo l’azienda, quei vocali contenevano espressioni offensive e critiche sulla gestione interna e sulla qualità dei prodotti. La lavoratrice ha contestato la sanzione, sostenendo che la chat fosse privata e che l’uso dei messaggi a fini disciplinari violasse la segretezza della corrispondenza. Cosa ha deciso la Corte La Corte ha accolto l’appello e ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare. Il punto decisivo è stato questo: una chat WhatsApp chiusa, con partecipazione selezionata e senza presenza di soggetti esterni o dirigenziali, integra corrispondenza privata tutelata dall’art. 15 della Costituzione. Per questo motivo, i messaggi non potevano essere utilizzati liberamente dal datore di lavoro per fondare una sanzione. Il principio che conta La sentenza richiama un orientamento ormai molto importante: anche le moderne comunicazioni digitali sono protette quando restano in un ambito riservato e non destinato alla diffusione esterna. La Corte osserva inoltre che la rivelazione del contenuto da parte di un partecipante alla chat non elimina la natura riservata della conversazione. In altre parole, il fatto che un collega “giri” il messaggio non rende automaticamente legittimo l’uso disciplinare di quei contenuti. Effetti per i lavoratori Per chi lavora negli enti locali, il messaggio è chiaro: attenzione ai toni, ma anche attenzione ai confini del potere datoriale. La libertà di critica non è illimitata, però neppure il datore può entrare in ogni conversazione privata come se fosse un controllo a tappeto. La sentenza ricorda che prima ancora di discutere se un messaggio sia offensivo, bisogna chiedersi se quel messaggio sia utilizzabile sul piano disciplinare. Perché interessa i sindacati Questa decisione è utile perché rafforza una tutela fondamentale: la distinzione tra comportamento discutibile e prova legittimamente acquisita. Per il sindacato, significa difendere non solo il diritto alla dignità del lavoratore, ma anche il principio che le garanzie non si sospendono quando la discussione avviene su WhatsApp. Insomma: non tutto ciò che circola in chat può diventare un boomerang disciplinare, soprattutto se la chat è chiusa e privata.

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Comandanti della Polizia Locale e cumulo di incarichi: attenzione ai rischi di conflitto di interessi

Quando il comandante diventa il dirigente “tuttofare” del Comune Negli enti locali italiani accade sempre più spesso. Quando c’è un incarico da assegnare, una responsabilità da coprire o un ufficio da coordinare, la soluzione più immediata sembra essere sempre la stessa: affidarlo al comandante della Polizia Locale.Responsabile di settore.Coordinatore di progetti trasversali.Gestione di servizi amministrativi.Referente di attività che spesso hanno poco a che vedere con la funzione di polizia.In molti Comuni il comandante finisce così per diventare una sorta di dirigente “multiuso” dell’amministrazione.Il tema, tuttavia, non riguarda soltanto l’organizzazione degli enti locali, ma tocca principi fondamentali dell’ordinamento amministrativo, come l’imparzialità dell’azione pubblica e la prevenzione dei conflitti di interesse. Il principio del conflitto di interessi nella pubblica amministrazione La normativa anticorruzione richiede alle amministrazioni pubbliche di prevenire non solo i conflitti di interesse reali, ma anche quelli potenziali.Tra le principali norme di riferimento ricordiamo: Quando il cumulo di incarichi diventa problematico Il problema emerge quando una stessa figura si trova a svolgere contemporaneamente funzioni che possono interferire tra loro.Ad esempio quando un funzionario:• gestisce procedimenti amministrativi• controlla o vigila su quelle stesse attività• assume decisioni su settori nei quali esercita anche poteri di verificaIn questi casi può crearsi quello che viene definito conflitto di interessi strutturale.Non si tratta di una situazione occasionale, risolvibile con una semplice astensione, ma di una condizione stabile che può incidere sull’efficienza e sull’imparzialità dell’azione amministrativa. La specificità del ruolo del Comandante della Polizia Locale Il comandante della Polizia Locale non è semplicemente un dirigente amministrativo generico.Si tratta di una figura professionale con competenze specifiche legate a funzioni particolarmente delicate, tra cui: Una questione di buon andamento della pubblica amministrazione Il tema si collega direttamente ai principi sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, secondo cui la pubblica amministrazione deve operare secondo criteri di:• imparzialità• buon andamento• efficienza• trasparenzaPer questo motivo le amministrazioni devono valutare con attenzione le scelte organizzative che riguardano i Comandi di Polizia Locale, evitando situazioni nelle quali il cumulo di incarichi possa generare sovrapposizioni di funzioni o possibili conflitti di interesse. Una riflessione che riguarda tutti gli enti locali La questione non riguarda un singolo Comune o una specifica situazione organizzativa.Riguarda più in generale il riconoscimento della specificità professionale della Polizia Locale e il corretto equilibrio tra le diverse funzioni all’interno dell’amministrazione.Trasformare il comandante nel dirigente “tuttofare” dell’ente può sembrare una soluzione rapida per coprire esigenze organizzative, ma nel lungo periodo rischia di incidere sulla funzionalità dei Comandi e sull’efficacia dell’azione amministrativa. Domanda ai colleghi Nel vostro Comune il comandante della Polizia Locale ricopre anche altri incarichi amministrativi?Raccontate la vostra esperienza nei commenti.

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