Care Colleghe e cari Colleghi Operatori di Polizia,
nell’ambito della nostra costante attività di tutela della professione e delle prerogative della Polizia Locale, vi segnaliamo una recentissima e fondamentale pronuncia della giustizia amministrativa.
Il TAR del Lazio (Sezione staccata di Latina, Sentenza n. 380/2026) ha riaffermato un principio cardine per la nostra categoria: il Corpo di Polizia Locale è un’entità autonoma e non può essere degradato a semplice “ufficio” all’interno di maxisettori amministrativi.
Il caso: La riorganizzazione illegittima del Comune di Formia
La vicenda nasce dall’impugnazione, da parte dell’ex Comandante della Polizia Municipale, di una serie di delibere di Giunta del Comune di Formia (n. 128/2024, n. 19/2025 e n. 20/2025).
L’Amministrazione comunale aveva deciso di stravolgere l’assetto organizzativo dell’Ente, inserendo la Polizia Locale all’interno di un unico grande “Settore n. 2”, che comprendeva anche Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura. Come se non bastasse, la direzione di questo maxi-settore (e quindi anche il Comando della Polizia Locale) era stata affidata, tramite decreto sindacale, a una dirigente amministrativa priva dello status di appartenente ai corpi di polizia.
La decisione del TAR: L’autonomia del Corpo è intoccabile
Il TAR ha accolto il ricorso annullando gli atti organizzativi del Comune e il decreto di nomina, ribadendo concetti cruciali per il nostro inquadramento professionale:
- Entità unitaria e autonoma: I giudici hanno chiarito che, ai sensi della Legge Quadro n. 65/1986 e della normativa regionale (L.R. Lazio n. 1/2005), una volta istituito il Corpo di Polizia Municipale, questo prende vita come un’entità organizzativa unitaria ed autonoma.
- Nessuna dipendenza dai dirigenti amministrativi: La sentenza specifica a chiare lettere che la Polizia Municipale non può essere considerata una struttura intermedia inserita in una struttura burocratica più ampia, né può essere posta alle dipendenze di un dirigente amministrativo generico.
- La specificità delle funzioni: Questa autonomia è giustificata dalla natura stessa del nostro lavoro. Agli operatori di Polizia Locale sono attribuite in via ordinaria funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza. Mischiare queste funzioni con l’agricoltura, lo sport o i servizi sociali è un’aberrazione giuridica e organizzativa.
Il Comandante deve essere un Poliziotto Locale
Un altro passaggio fondamentale della sentenza riguarda la figura del vertice. Il TAR ha confermato che la responsabilità dei servizi o il comando del Corpo devono essere conferiti esclusivamente a personale che sia in possesso dello “status” di appartenente ai corpi e ai servizi della Polizia Locale.
Assegnare la direzione della Polizia Locale a un dirigente che non indossa e non ha mai indossato la divisa (e non possiede i relativi gradi previsti dai regolamenti) è in aperto contrasto con la legge.
Il nostro supporto
Questa sentenza rappresenta uno scudo formidabile contro i tentativi, purtroppo frequenti in molti Comuni, di smantellare l’autonomia dei Comandi di Polizia Locale per logiche di “risparmio” o di mero riassetto burocratico. Il nostro status giuridico e le nostre funzioni non sono assimilabili a quelle degli altri dipendenti comunali.
Anche nel tuo Ente si sta parlando di accorpare la Polizia Locale ad altri settori amministrativi o di nominare dirigenti non appartenenti al Corpo? Non esitare a contattare i nostri delegati sindacali RSU e la segreteria territoriale: abbiamo gli strumenti legali per intervenire tempestivamente e bloccare ogni provvedimento illegittimo che leda la dignità e l’efficienza della nostra categoria.


