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GENOVA: PRONTA REPERIBILITA’ POLIZIA LOCALE

In arrivo la nuova sperimentazione sulla reperibilità

Indice

Dal 1 maggio, partirà la nuova turnazione della pronta reperibilità per la Polizia Locale di Genova. Ma sappiamo di cosa si sta parlando?
Con una breve analisi cercheremo di approfondire questa tema che crea qualche problama di gestione. Le domande a cui proveremo a rispondere sono:
– cosa è la pronta reperibilità?
– perchè si deve o non si deve fare.
– cosa ne pensa la magistratura?
– Tu la vuoi fare?

SONDAGGIO

Intanto vi chiediamo una vostra opinione: Se tu potessi decidere, faresti la pronta reperibilità?

Cosa è la pronta reperibilità?

La pronta reperibilità, normalmente, nell’esperienza aziendale, risponde all’esigenza di assicurare con tempestività lo svolgimento di una determinata attività o l’erogazione di un determinato servizio in presenza di specifici presupposti o di un particolare evento, qualora non sia possibile l’adozione di altre misure organizzative, come ad esempio l’introduzione di turni di lavoro, per assicurare lo svolgimento di tali attività e l’erogazione di tali servizi, o in quanto ciò non sia tecnicamente possibile (ad esempio per la mancanza di un adeguato numero di addetti in possesso della professionalità necessaria) o in quanto tale opzione non sia economicamente conveniente (costi connessi all’introduzione di turni di lavoro), trattandosi di attività meramente eventuali (fonte ARAN).

Perchè viene introdotta la reperibilità?

L’istituto consente agli enti la possibilità di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali e lo svolgimento dei servizi alla collettività ad essi demandati in particolari casi che richiedano eventuali interventi urgenti o in presenza di necessità operative, non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro o anche con prestazioni straordinarie (fonte ARAN).

Prima considerazione: utilità dell’istituto della reperibilità

Nel caso si possa sopperire con lo straordinario, la reperibilità non serve. Orbene, quando è stata istituita la Protezione Civile all’interno della Direzione Polizia Locale, in caso di necessità, i servizi venivano fatti in straordinario. Perchè adesso non è più possibile?

L’Amministrazione può introdurre la pronta reperibilità quando vuole?

Assolutamente no!
Proprio per i contenuti e le specifiche finalità che lo contraddistinguono, il servizio di pronta reperibilità non è attivabile nei casi nei quali vengano in considerazione attività da svolgere nell’ambito dell’orario di servizio adottato, dato che queste possono essere evidentemente svolte dal personale che deve rendere la ordinaria prestazione lavorativa oppure attività per le quali l’ente possa comunque provvedere attraverso la programmazione dei servizi, anche mediante il ricorso alle diverse forme di flessibilità
nell’articolazione dell’orario di lavoro (fonte ARAN).

Seconda considerazione: ma nella Polizia Locale si può istituire?

La Polizia Locale svolge il servizio H24 365gg l’anno, quindi la reperibilità non è prevista. Bisogna tener conto, però, che i Colleghi/e sono chiamati a svolgere non la propria mansione bensì a sopperire alle carenze organiche della Protezione Civile.

Cosa prevede il Contratto sulla pronta reperibilità? Prima parte

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI Periodo 2016-2018
Art. 24 Reperibilità
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00.

    Terza considerazione: erchè non utilizzare solo i volontari?

    Il Contratto prevede che vi sia la possibilità di individuare il personale anche tra volontari. L’Amministarzione Ha messo in atto una ricerca di personale? Ovviamente questa considerazione è superflua in quanto, come vedremo più avanti, i volontari sono gli unici che può utilizzare l’Amministarzione.

    Cosa prevede il Contratto sulla pronta reperibilità? Seconda parte

    5. L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l’orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
    6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art.38, comma 7, e dell’art.38bis,del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.
    7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.

      Quarta considerazione: il riposo compensativo

      Il comma 5 dell’art. 24 è particolarmente interessante. Il CCNL, infatti, specifica che:
      “Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa.”
      Quali ripercussioni ha sull’Amministrazione e sui Lavoratori/trici?

      Il dipendente può rinunciare al riposo compensativo previsto dall’art. 23 del CCNL del 14.9.2000 in caso di reperibilità cadente nel giorno di riposo settimanale?

      Alla luce della sentenza n. 5245 del 13.5.1995 della Corte di Cassazione (secondo la quale il mero obbligo di reperibilità non equivale ad una prestazione lavorativa e, quindi, impone il riconoscimento al lavoratore non di un giorno di riposo compensativo, ma solo di un corrispettivo del sacrificio, minore a quello di un’effettiva e piena prestazione, inerente a tale obbligo) e tenuto conto della circostanza che l’art. 23 del CCNL del 14.9.2000 ha previsto, sia pure in termini abbastanza limitativi (e diversi rispetto al caso specifico della effettiva prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale, disciplinato nell’art. 24, c. 1, del CCNL del 14.9.2000 e successive modificazioni ed interpretazioni), a favore del personale in reperibilità nel giorno del riposo settimanale il diritto al riposo compensativo (la fruizione di questo riposo non deve comportare alcuna riduzione dell’orario di lavoro del dipendente nella settimana in cui ne fruisce) riteniamo che tale diritto possa essere considerato disponibile e, quindi, anche oggetto di rinuncia, ai sensi dell’art.2113 del codice civile.

      Quinta considerazione: un diritto indisponibile

      Alla luce di questo chiarimento l’ARAN già nel 2011 lascia intendere che il riposo compensativo non è una scelta dell’Amministarzioen ma che, eventualmente, può essere messo nella disponibilità del Lavoratore/trice ma non in quello dell’Amministarzione. Passano gli anni ma qualcuno non è convinto ed ecco che gli Ermellini lo ribadiscono.

      Corte di Cassazione Sezione Lavoro – Ordinanza 23 maggio 2022 n. 16582

      “Questa Corte nell’interpretare la disposizione dell’articolo 23 CCNL 14 settembre 2000, ha gia’
      affermato, nell’arresto del 9 luglio 2008 n. 18812, che nelle ipotesi di servizio di reperibilita’ effettuato
      nel giorno di riposo settimanale e di mancata fruizione del riposo compensativo spetta al lavoratore
      un adeguato risarcimento per il danno da usura. Nella medesima sentenza si e’ osservato che spetta al
      datore di lavoro, onde adempiere ai propri obblighi, garantire il riposo compensativo della
      reperibilita’, predisponendo i relativi turni, indipendentemente dal previsto raggiungimento di un
      accordo circa le modalita’ di godimento del riposo.”

      E ancora…….
      “Come gia’ evidenziato nel citato precedente del 9 luglio 2008 n. 18812, la concessione del riposo
      compensativo quando il servizio di reperibilita’ cada nel giorno di riposo settimanale deve essere
      allora interpretata nel senso dell’obbligo del datore di lavoro di concedere il riposo compensativo, per
      iniziativa propria.”

      Come devono essere individuati i Lavoratori/trici nel caso di reperibilità di altro Dirigente?

      I lavoratori possono essere individuati, ove eventualmente necessario, anche tra i dipendenti non appartenenti direttamente al servizio o all’area di attività interessata dalla reperibilità, purché in possesso della categoria e di profilo professionale richiesto per l’espletamento delle mansioni specifiche che potrebbero essere richieste nell’ambito della reperibilità. In tal caso, deve essere acquisita la previa disponibilità del lavoratore o dei lavoratori eventualmente interessati, che sottoscrivono a tal fine anche una dichiarazione formale di assunzione di responsabilità riguardo agli obblighi gravanti sugli addetti al servizio di reperibilità. Sarà richiesto, inoltre, il preventivo consenso del dirigente del servizio di effettiva appartenenza dei dipendenti di cui si tratta. Resta sempre fermo il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente (fonte ARAN).

      Sesta considerazione: come svolgere il servizio di pronta reperibilità

      Come anticipato, risulta evidente che gli operatori della Polizia Locale possono svolgere il servizio di reperibilità per la Protezione Civile ma solo se volontari e sotto la loro responsabilità.

      CONCLUSIONI

      Attualmente, per il buon andamento dell’Amministarzione comunale, si è proceduto ad istituire una reperibilità per la Polizia Locale che forse presenta alcune discrasie rispetto al Contratto di Lavoro ed espone il Lavoratore ad una responsabilità che, in caso di infortunio, potrebbe avere qualche rilevanza penale. Ma allora perchè si continua a prestare il servizio di Pronta Reperibilità per la Protezione Civile? La risposta risiede nel tavolo di confronto e/o trattativa nel quale le Organizzazioni Sindacali Rappresentative, nella certezza di rappresentare al meglio gli interessi dei Lavoratori/trici e, forse per salvaguardare anche il portafoglio ( 13 euro lorde a turno di reperibilità), hanno ritenuto di non sollevare queste “discrasie” e stanno tentando di migliorare i turni di reperibilità che, comunque, non andrebbero svolti con l’imposizione ma solo con la ricerca di volontari e rispettando il Contartto riguardo i riposi compensativi che , comunque, non riducono l’orario di lavoro.

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